Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Legge federale
sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna

(LMSI)

del 21 marzo 1997 (Stato 16  luglio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 57 capoverso 2 della Costituzione federale1, nonché la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19942,3

decreta:

Sezione 1: Scopo, compiti e limiti

Art. 1 Scopo

Art. 2 Compiti

Art. 3 Limiti

Sezione 2: Ripartizione dei compiti

Art. 4 Principio

Art. 5 Adempimento dei compiti da parte della Confederazione

Art. 5a Impiego di armi di servizio

Art. 6 Adempimento dei compiti da parte dei Cantoni

Art. 7 Collaborazione tra Confederazione e Cantoni

Art. 8 Relazioni con l’estero

Art. 9 Divieto di svolgere un’attività

Sezione 3: Trattamento delle informazioni

Art. 10 Obbligo d’informazione del SIC e di fedpol

Art. 10a Rappresentazione della situazione

Art. 11 Mandati generali di informazione

Art. 12 Obbligo d’informazione dei Cantoni

Art. 13 Comunicazioni e informazioni di altri servizi

Art. 13a Obbligo d’informazione speciale delle autorità

Art. 13b Controversie in merito all’obbligo d’informazione

Art. 13c Obbligo d’informazione dei trasportatori commerciali

Art. 13db Segreto professionale

Art. 13e Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda

Art. 14 Ricerca di informazioni

Art. 14a Informatori

Art. 14b Protezione degli informatori

Art. 14c Identità fittizie

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Art. 16 Trattamento da parte dei Cantoni

Art. 17 Comunicazione di dati personali

Art. 18 Diritto d’accesso

Sezione 4: Controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 19 Cerchia delle persone sottoposte a controllo

Art. 20 Contenuto del controllo di sicurezza

Art. 21 Esecuzione del controllo di sicurezza

Sezione 5: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici

Art. 22 Principi

Art. 23 Protezione delle autorità federali

Art. 24 Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico

Sezione 5a:4 Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Art. 24a Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive

Art. 24b

Art. 24c Divieto di recarsi in un Paese determinato

Art. 24d e 24e

Art. 24f Età minima

Art. 24g Effetto sospensivo

Art. 24h

Sezione 6: Disposizioni organizzative

Art. 25 Controllo parlamentare

Art. 26 Controllo amministrativo

Art. 27 Rapporti

Art. 28 Prestazioni finanziarie ai Cantoni

Art. 29 Formazione

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione

Art. 31 Modifica del diritto vigente

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore:5 Sezione 4: 1o gennaio 1999 Rimanenti disposizioni: 1o luglio 1998


 RU 1998 1546


1 RS 101
2 FF 1994 II 1004
3 Nuovo testo giusta il n. n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
4 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
5 DCF del 15 giu. 1998.


Stato 16 luglio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali