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Legge federale
sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna
(LMSI)
del 21 marzo 1997 (Stato 16 luglio 2012)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 57 capoverso 2 della Costituzione federale1, nonché la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19942,3
decreta:
Sezione 2: Ripartizione dei compiti
Art. 4 PrincipioArt. 5 Adempimento dei compiti da parte della Confederazione
Art. 5a Impiego di armi di servizio
Art. 6 Adempimento dei compiti da parte dei Cantoni
Art. 7 Collaborazione tra Confederazione e Cantoni
Art. 8 Relazioni con l’estero
Art. 9 Divieto di svolgere un’attività
Sezione 3: Trattamento delle informazioni
Art. 10 Obbligo d’informazione del SIC e di fedpolArt. 10a Rappresentazione della situazione
Art. 11 Mandati generali di informazione
Art. 12 Obbligo d’informazione dei Cantoni
Art. 13 Comunicazioni e informazioni di altri servizi
Art. 13a Obbligo d’informazione speciale delle autorità
Art. 13b Controversie in merito all’obbligo d’informazione
Art. 13c Obbligo d’informazione dei trasportatori commerciali
Art. 13db Segreto professionale
Art. 13e Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda
Art. 14 Ricerca di informazioni
Art. 14a Informatori
Art. 14b Protezione degli informatori
Art. 14c Identità fittizie
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Art. 16 Trattamento da parte dei Cantoni
Art. 17 Comunicazione di dati personali
Art. 18 Diritto d’accesso
Sezione 4: Controlli di sicurezza relativi alle persone
Art. 19 Cerchia delle persone sottoposte a controlloArt. 20 Contenuto del controllo di sicurezza
Art. 21 Esecuzione del controllo di sicurezza
Sezione 5: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici
Art. 22 PrincipiArt. 23 Protezione delle autorità federali
Art. 24 Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico
Sezione 5a:4 Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 24a Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportiveArt. 24b
Art. 24c Divieto di recarsi in un Paese determinato
Art. 24d e 24e
Art. 24f Età minima
Art. 24g Effetto sospensivo
Art. 24h
Sezione 6: Disposizioni organizzative
Art. 25 Controllo parlamentareArt. 26 Controllo amministrativo
Art. 27 Rapporti
Art. 28 Prestazioni finanziarie ai Cantoni
Art. 29 Formazione
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 30 EsecuzioneArt. 31 Modifica del diritto vigente
Art. 32 Referendum ed entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore:5 Sezione 4: 1o gennaio 1999 Rimanenti disposizioni: 1o luglio 1998
1 RS 101
2 FF 1994 II 1004
3 Nuovo testo giusta il n. n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
4 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
5 DCF del 15 giu. 1998.
Stato 16 luglio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali