Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Scopo, compiti e limiti
< Art. 2 Compiti
> Art. 4 Principio

Art. 3 Limiti

1 Gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni non possono trattare informazioni relative alle attività politiche e all’esercizio dei diritti inerenti alla libertà d’opinione, d’associazione e di riunione. Il trattamento di tali informazioni è tuttavia lecito qualora un indizio fondato permetta di sospettare un’organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell’esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l’esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento.

2 Se vengono raccolte informazioni sulla base del capoverso 1 e se i sospetti relativi a un comportamento punibile non sono confermati dalle attività osservate, le informazioni non possono essere registrate con riferimento alle persone interessate. Le registrazioni visive e sonore devono essere distrutte entro 30 giorni il più tardi.

3 Il segreto di voto, delle petizioni e delle statistiche è inviolabile.

4 Gli organi di sicurezza possono inoltre, in vista delle misure di protezione di persone ed edifici ai sensi della sezione 5, trattare le informazioni necessarie a garantire la protezione di persone, organizzazioni o manifestazioni minacciate.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali