Sezione 5: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici
< Art. 23 Protezione delle autorità federali
> Art. 24a Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive
Art. 24 Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico
D’intesa con il fedpol, i Cantoni prendono sul loro territorio le misure necessarie all’adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, collaborano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabilite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali