Sezione 4: Controlli di sicurezza relativi alle persone
< Art. 19 Cerchia delle persone sottoposte a controllo
> Art. 21 Esecuzione del controllo di sicurezza
Art. 20 Contenuto del controllo di sicurezza
1 Il controllo consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna. Non sono raccolti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali.
2 I dati possono essere rilevati:
- a.
- tramite il SIC, dai registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale;
- b.
- dai registri degli uffici cantonali d’esecuzione e fallimento nonché dai controlli degli abitanti;
- c.1
- su incarico delle autorità di controllo (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste condotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;
- d.2
- tramite richiesta, ai competenti organi incaricati del perseguimento penale, di informazioni concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché dei relativi atti giudiziari e istruttori;
- e.
- mediante interrogazione di terze persone, se l’interessato è consenziente;
- f.
- mediante interrogazione personale dell’interessato.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
Stato 16 luglio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali