Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Scopo, compiti e limiti
< Art. 1 Scopo
> Art. 3 Limiti

Art. 2 Compiti

1 La Confederazione prende le misure preventive ai sensi della presente legge per rilevare e combattere tempestivamente i pericoli dovuti alle attività terroristiche, di spionaggio, di estremismo violento e di violenza in occasione di manifestazioni sportive.1 Le informazioni devono consentire alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni di intervenire per tempo conformemente al diritto determinante.

2 Le misure preventive comprendono anche gli atti preparatori relativi al commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché al trasferimento illegale di tecnologia.

3 La Confederazione assiste le autorità di polizia e di perseguimento penale competenti, trasmettendo loro informazioni relative alla criminalità organizzata, in particolare quando si tratta di collaborare con autorità di sicurezza estere.

4 Sono misure preventive:

a.
la valutazione periodica della situazione di minaccia da parte delle autorità politiche e il conferimento di mandati agli organi preposti alla sicurezza interna (organi di sicurezza);
b.
il trattamento di informazioni sulla sicurezza interna ed esterna;
c.
i controlli di sicurezza relativi alle persone;
d.
le misure atte a tutelare le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali;
e.2
la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza;
f.3
le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, secondo gli articoli 24a e 24c.

1 Nuovo testo giusta il n. n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
2 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
3 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2006 3703; FF 2005 5009). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).


Stato 1° gennaio 2012
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