Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 4: Controlli di sicurezza relativi alle persone
< Art. 18 Diritto d’essere informati
> Art. 20 Contenuto del controllo di sicurezza

Art. 19 Cerchia delle persone sottoposte a controllo

1 Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi che collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell’esercizio della loro attività:1

a.
hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
b.
hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l’adempimento di compiti importanti della Confederazione;
c.2
hanno, in quanto militari o militi della protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
d.
collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti;
e.
hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate.

2 I Cantoni possono ugualmente introdurre un controllo di sicurezza per i loro agenti che cooperano direttamente a compiti della Confederazione secondo la presente legge. Essi possono richiedere la collaborazione del SIC.

3 Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell’elezione alla carica o funzione o dell’attribuzione del mandato. La persona sottoposta al controllo deve essere consenziente; rimane salvo l’articolo 113 capoverso 1 lettera d della legge militare del 3 febbraio 19953. In casi speciali il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.4

4 Il Consiglio federale emana una lista degli uffici dell’Amministrazione federale e delle funzioni dell’esercito per i quali è necessario il controllo di sicurezza. I capi dei Dipartimenti e il cancelliere della Confederazione possono in casi eccezionali fare controllare le persone il cui ufficio o la cui funzione non figurano ancora nella lista, ma che rispondono alle esigenze secondo il capoverso 1.


1 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
2 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
3 RS 510.10
4 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).


Stato 1° gennaio 2012
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