Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Trattamento delle informazioni
< Art. 17 Comunicazione di dati personali
> Art. 19 Cerchia delle persone sottoposte a controllo

Art. 18 Diritto d’essere informati

1 Chiunque può chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di verificare se nel sistema d’informazione del SIC vengono trattati, in conformità con la legge, dati che lo concernono. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che in modo non conforme alla legge non è stato trattato alcun dato che lo concerne o che, nel caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha indirizzato al SIC una raccomandazione volta a correggerli.1

2 Contro detta comunicazione non sono ammessi rimedi giuridici. La persona interessata può chiedere che il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati esamini la comunicazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza2 o l’esecuzione della raccomandazione da lui emanata. Il presidente comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l’esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta.3

3 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, eccezionalmente e secondo i disposti della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati, può informare il richiedente in modo adeguato, se ciò non pregiudica la sicurezza interna o esterna e se altrimenti il richiedente dovesse subire un danno rilevante e irreparabile.5

4 I Cantoni trasmettono all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza le richieste relative a documenti della Confederazione.6

5 Dopo la richiesta di informazioni, il SIC esamina, indipendentemente dalle scadenze fissate a tale scopo, se le informazioni esistenti siano ancora necessarie. Tutti i dati del sistema d’informazione non più necessari sono cancellati.

6 Le persone registrate che hanno presentato una richiesta d’informazioni saranno informate non appena gli interessi connessi al mantenimento della sicurezza interna non esigano più il segreto, al più tardi alla scadenza dell’obbligo di conservare i dati, conformemente alla legge sulla protezione dei dati, sempre che questo non determini un volume di lavoro eccessivo.


1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
3 Nuovo testo del secondo e del terzo per. giusta il n. 1 dell’all. alla legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
4 RS 235.1
5 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).
6 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali