Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Trattamento delle informazioni
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Art. 13a1 Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda

1 Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o cose.

2 Esse trasmettono il materiale al SIC. Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.3

3 Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.4

4 In caso di sospetto di reato, l’autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette alla competente autorità penale.

5 In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:

a.
ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;
b.
raccomandare il blocco ai provider svizzeri, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.5

1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
2 RS 172.021
3 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
5 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).


Stato 1° gennaio 2012
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