Sezione 3: Trattamento delle informazioni
< Art. 12 Obbligo d’informazione dei Cantoni
> Art. 13a Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda
Art. 13 Comunicazioni e informazioni di altri servizi
1 Le seguenti autorità e servizi sono obbligati a informare il SIC o i Cantoni all’attenzione del SIC:
- a.
- organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane;
- b.
- organi della sicurezza militare, dell’informazione militare e dei controlli militari;
- c.
- autorità di polizia degli stranieri e altre autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti in merito all’entrata e al soggiorno degli stranieri in Svizzera nonché alle questioni dell’asilo;
- d.
- unità amministrative della Confederazione che collaborano all’adempimento di compiti in materia di polizia di sicurezza;
- e.
- controlli degli abitanti e altri registri ufficiali;
- f.
- autorità responsabili delle relazioni diplomatiche e consolari;
- g.
- autorità competenti per il rilascio dei permessi di trasporto di determinati beni.
2 Queste autorità informano spontaneamente il SIC quando vengono a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna. Forniscono inoltre informazioni in virtù dei mandati generali di informazione (art. 11) o di mandati in casi specifici.
3 Il Consiglio federale può obbligare, per un periodo limitato, altre autorità, uffici o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche a comunicare informazioni o fornire dettagli necessari alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna.
4 Il Dipartimento preposto o il Consiglio federale dirime le contestazioni in seno all’Amministrazione federale; la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dirime le contestazioni tra organi della Confederazione e dei Cantoni.1
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133; FF 2001 3764).