Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Confederazione SvizzeraArt. 2 Scopo
Art. 3 Federalismo
Art. 4 Lingue nazionali
Art. 5 Stato di diritto
Art. 5a Sussidiarietà
Art. 6 Responsabilità individuale e sociale
Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 1: Diritti fondamentali
Art. 7 Dignità umanaArt. 8 Uguaglianza giuridica
Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede
Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale
Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno
Art. 13 Protezione della sfera privata
Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia
Art. 15 Libertà di credo e di coscienza
Art. 16 Libertà d’opinione e d’informazione
Art. 17 Libertà dei media
Art. 18 Libertà di lingua
Art. 19 Diritto all’istruzione scolastica di base
Art. 20 Libertà della scienza
Art. 21 Libertà artistica
Art. 22 Libertà di riunione
Art. 23 Libertà d’associazione
Art. 24 Libertà di domicilio
Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato
Art. 26 Garanzia della proprietà
Art. 27 Libertà economica
Art. 28 Libertà sindacale
Art. 29 Garanzie procedurali generali
Art. 29a Garanzia della via giudiziaria
Art. 30 Procedura giudiziaria
Art. 31 Privazione della libertà
Art. 32 Procedura penale
Art. 33 Diritto di petizione
Art. 34 Diritti politici
Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali
Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali
Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici
Art. 37 Diritti di cittadinanzaArt. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza
Art. 39 Esercizio dei diritti politici
Art. 40 Svizzeri all’estero
Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni
Art. 42 Compiti della ConfederazioneArt. 43 Compiti dei Cantoni
Art. 43a Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali
Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni
Art. 44 PrincipiArt. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione
Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale
Art. 47 Autonomia dei Cantoni
Art. 48 Trattati intercantonali
Art. 48a Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione
Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale
Sezione 4: Garanzie federali
Art. 51 Costituzioni cantonaliArt. 52 Ordine costituzionale
Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni
Capitolo 2: Competenze
Sezione 1: Relazioni con l’estero
Art. 54 Affari esteriArt. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero
Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile
Art. 57 SicurezzaArt. 58 Esercito
Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo
Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito
Art. 61 Protezione civile
Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura
Art. 61a Spazio formativo svizzeroArt. 62 Scuola*
Art. 63 Formazione professionale
Art. 63a Scuole universitarie
Art. 64 Ricerca
Art. 64a Perfezionamento
Art. 65 Statistica
Art. 66 Sussidi all’istruzione
Art. 67 Promozione dell’infanzia e della gioventù
Art. 68 Sport
Art. 69 Cultura
Art. 70 Lingue
Art. 71 Cinematografia
Art. 72 Chiesa e Stato
Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio
Art. 73 Sviluppo sostenibileArt. 74 Protezione dell’ambiente
Art. 75 Pianificazione del territorio
Art. 75a Misurazione
Art. 76 Acque
Art. 77 Foreste
Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio
Art. 79 Pesca e caccia
Art. 80 Protezione degli animali
Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti
Art. 81 Opere pubblicheArt. 82 Circolazione stradale
Art. 83 Strade nazionali*
Art. 84 Transito alpino*
Art. 85 Tassa sul traffico pesante*
Art. 86 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico
Art. 87 Ferrovie e altri mezzi di trasporto*
Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali
Sezione 6: Energia e comunicazioni
Art. 89 Politica energeticaArt. 90 Energia nucleare*
Art. 91 Trasporto di energia
Art. 92 Poste e telecomunicazioni
Art. 93 Radiotelevisione
Sezione 7: Economia
Art. 94 Principi dell’ordinamento economicoArt. 95 Attività economica privata*
Art. 96 Politica di concorrenza
Art. 97 Protezione dei consumatori
Art. 98 Banche e assicurazioni
Art. 99 Politica monetaria
Art. 100 Politica congiunturale
Art. 101 Politica economica esterna
Art. 102 Approvvigionamento del Paese*
Art. 103 Politica strutturale*
Art. 104 Agricoltura
Art. 105 Alcol
Art. 106 Giochi d’azzardo*
Art. 107 Armi e materiale bellico
Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità
Art. 108 Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietàArt. 109 Settore locativo
Art. 110 Lavoro*
Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità
Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità
Art. 112a Prestazioni complementari
Art. 112b Promozione dell’integrazione degli invalidi*
Art. 112c Aiuto agli anziani e ai disabili*
Art. 113 Previdenza professionale*
Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione
Art. 115 Assistenza agli indigenti
Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità
Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Art. 118 Protezione della salute
Art. 118a Medicina complementare
Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano
Art. 119a Medicina dei trapianti
Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano*
Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia
Art. 122 Diritto civileArt. 123 Diritto penale
Art. 123a
Art. 123b Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi
Art. 124 Aiuto alle vittime di reati
Art. 125 Metrologia
Capitolo 3: Ordinamento finanziario
Art. 126 Gestione finanziaria*Art. 127 Principi dell’imposizione fiscale
Art. 128 Imposte dirette*
Art. 129 Armonizzazione fiscale
Art. 130 Imposta sul valore aggiunto*
Art. 131 Imposte speciali di consumo*
Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva
Art. 133 Dazi
Art. 134 Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale
Art. 135 Perequazione finanziaria e degli oneri
Titolo quarto: Popolo e Cantoni
Capitolo 2: Iniziativa e referendum
Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federaleArt. 139 (nuovo) Iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale della Costituzione federale
Art. 139 (vecchio) Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale
Art. 139a
Art. 140 Referendum obbligatorio
Art. 141 Referendum facoltativo
Art. 141a Attuazione dei trattati internazionali
Art. 142 Maggioranze richieste
Titolo quinto: Autorità federali
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 143 EleggibilitàArt. 144 Incompatibilità
Art. 145 Durata del mandato
Art. 146 Responsabilità dello Stato
Art. 147 Procedura di consultazione
Capitolo 2: Assemblea federale
Sezione 1: Organizzazione
Art. 148 StatutoArt. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale
Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati
Art. 151 Sessioni
Art. 152 Presidenza
Art. 153 Commissioni parlamentari
Art. 154 Gruppi parlamentari
Art. 155 Servizi del Parlamento
Sezione 2: Procedura
Art. 156 Deliberazione separataArt. 157 Deliberazione in comune
Art. 158 Pubblicità delle sedute
Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta
Art. 160 Diritto di iniziativa e di proposta
Art. 161 Divieto di ricevere istruzioni
Art. 162 Immunità
Sezione 3: Competenze
Art. 163 Forma degli atti emanati dall’Assemblea federaleArt. 164 Legislazione
Art. 165 Legislazione d’urgenza
Art. 166 Relazioni con l’estero e trattati internazionali
Art. 167 Finanze
Art. 168 Elezioni
Art. 169 Alta vigilanza
Art. 170 Verifica dell’efficacia
Art. 171 Mandati al Consiglio federale
Art. 172 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Art. 173 Altri compiti e attribuzioni
Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale
Capitolo 4:1 Tribunale federale e altre autorità giudiziarie
Art. 188 Statuto del Tribunale federaleArt. 189 Competenze del Tribunale federale
Art. 190 Diritto determinante
Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale
Art. 191a Altre autorità giudiziarie della Confederazione
Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni
Art. 191c Indipendenza del giudice
Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie
Capitolo 1: Revisione
Art. 192 PrincipioArt. 193 Revisione totale
Art. 194 Revisione parziale
Art. 195 Entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20002
Disposizioni finali del Decreto federale 18 dicembre 1998
II
1 La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 18743 è abrogata.
2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative:
a. Art. 32quater cpv. 64
Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.
b. Art. 36quinquies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all’ultimo periodo, e 4 secondo periodo5
1 La Confederazione riscuote, per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all’estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. ...
2 ... [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all’estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l’osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.
4 ... Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.
c. Art. 121bis cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo6
1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:
- 1.
- se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente;
- 2.
- se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
- 3.
- quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.
2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.
3 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. ...
III
L’Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.
IV
1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
2 L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.
Indice analitico A B C D E F G I K L M N O P Q R S T U V Z
1 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 ed in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).
2 DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784)
3 [RS 1 3; RU 1949 1544 art. 2, 1951 619 art. 2, 1957 1065 art. 2, 1958 375 art. 2 804 art. 2 806 art. 2, 1959 234 art. 2 933 art. 2, 1961 498 art. 2, 1962 803 art. 2 1717 art. 2 1888, 1964 93 art. 2, 1966 1714 art. 2, 1969 1267 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1681 art. 2 1684 art. 2, 1973 429 art. 2 n. I a IV 1049 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 n. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578 n. I e II, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025 n. I e II, 1026 n. I e II 1648, 1987 282 art. 2 cpv. 2 1125, 1988 art. 1, cpv. 2, 1991 246 247 art. 1, cpv. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2, cpv. 2, 1993 3040 3041 art. 1, cpv. 2, 1994 258 n. I e II 263 n. I e II 265 267 n. II 1096 1097 1099 1101 art. 1, cpv. 2, 1995 1455, 1996 1490 a 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341]
4 Art. 105
5 Art. 86 cpv. 2
6 Art. 139 cpv. 6