Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

101

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Stato 17  maggio 2009)

Preambolo

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Confederazione Svizzera

Art. 2 Scopo

Art. 3 Federalismo

Art. 4 Lingue nazionali

Art. 5 Stato di diritto

Art. 5a Sussidiarietà

Art. 6 Responsabilità individuale e sociale

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 7 Dignità umana

Art. 8 Uguaglianza giuridica

Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede

Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale

Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno

Art. 13 Protezione della sfera privata

Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia

Art. 15 Libertà di credo e di coscienza

Art. 16 Libertà d’opinione e d’informazione

Art. 17 Libertà dei media

Art. 18 Libertà di lingua

Art. 19 Diritto all’istruzione scolastica di base

Art. 20 Libertà della scienza

Art. 21 Libertà artistica

Art. 22 Libertà di riunione

Art. 23 Libertà d’associazione

Art. 24 Libertà di domicilio

Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato

Art. 26 Garanzia della proprietà

Art. 27 Libertà economica

Art. 28 Libertà sindacale

Art. 29 Garanzie procedurali generali

Art. 29a Garanzia della via giudiziaria

Art. 30 Procedura giudiziaria

Art. 31 Privazione della libertà

Art. 32 Procedura penale

Art. 33 Diritto di petizione

Art. 34 Diritti politici

Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali

Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali

Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici

Art. 37 Diritti di cittadinanza

Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza

Art. 39 Esercizio dei diritti politici

Art. 40 Svizzeri all’estero

Capitolo 3: Obiettivi sociali

Art. 41

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni

Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni

Sezione 3: Comuni

Art. 50

Capitolo 2: Competenze

Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 108 Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà

Art. 109 Settore locativo

Art. 110 Lavoro*

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

Art. 112a Prestazioni complementari

Art. 112b Promozione dell’integrazione degli invalidi*

Art. 112c Aiuto agli anziani e ai disabili*

Art. 113 Previdenza professionale*

Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione

Art. 115 Assistenza agli indigenti

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità

Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

Art. 118 Protezione della salute

Art. 118a Medicina complementare

Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

Art. 119a Medicina dei trapianti

Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano*

Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri

Art. 121

Capitolo 3: Ordinamento finanziario

Art. 126 Gestione finanziaria*

Art. 127 Principi dell’imposizione fiscale

Art. 128 Imposte dirette*

Art. 129 Armonizzazione fiscale

Art. 130 Imposta sul valore aggiunto*

Art. 131 Imposte speciali di consumo*

Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva

Art. 133 Dazi

Art. 134 Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale

Art. 135 Perequazione finanziaria e degli oneri

Titolo quarto: Popolo e Cantoni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 136 Diritti politici

Art. 137 Partiti

Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

Art. 139 (nuovo) Iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale della Costituzione federale

Art. 139 (vecchio) Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

Art. 139a

Art. 140 Referendum obbligatorio

Art. 141 Referendum facoltativo

Art. 141a Attuazione dei trattati internazionali

Art. 142 Maggioranze richieste

Titolo quinto: Autorità federali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 143 Eleggibilità

Art. 144 Incompatibilità

Art. 145 Durata del mandato

Art. 146 Responsabilità dello Stato

Art. 147 Procedura di consultazione

Capitolo 2: Assemblea federale

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale

Capitolo 4:1 Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 188 Statuto del Tribunale federale

Art. 189 Competenze del Tribunale federale

Art. 190 Diritto determinante

Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale

Art. 191a Altre autorità giudiziarie della Confederazione

Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni

Art. 191c Indipendenza del giudice

Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie

Capitolo 1: Revisione

Art. 192 Principio

Art. 193 Revisione totale

Art. 194 Revisione parziale

Art. 195 Entrata in vigore

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 196 Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20002

Disposizioni finali del Decreto federale 18 dicembre 1998

II

1 La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 18743 è abrogata.

2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative:

a. Art. 32quater cpv. 64

Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.

b. Art. 36quinquies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo allultimo periodo, e 4 secondo periodo5

1 La Confederazione riscuote, per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all’estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. ...

2 ... [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all’estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l’osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

4 ... Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

c. Art. 121bis cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo6

1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

1.
se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente;
2.
se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
3.
quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

3 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. ...

III

L’Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.

IV

1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2 L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.


Indice analitico A B C D E F G I K L M N O P Q R S T U V Z

 RU 1999 2556


1 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 ed in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).
2 DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784)
3 [RS 1 3; RU 1949 1544 art. 2, 1951 619 art. 2, 1957 1065 art. 2, 1958 375 art. 2 804 art. 2 806 art. 2, 1959 234 art. 2 933 art. 2, 1961 498 art. 2, 1962 803 art. 2 1717 art. 2 1888, 1964 93 art. 2, 1966 1714 art. 2, 1969 1267 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1681 art. 2 1684 art. 2, 1973 429 art. 2 n. I a IV 1049 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 n. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578 n. I e II, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025 n. I e II, 1026 n. I e II 1648, 1987 282 art. 2 cpv. 2 1125, 1988 art. 1, cpv. 2, 1991 246 247 art. 1, cpv. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2, cpv. 2, 1993 3040 3041 art. 1, cpv. 2, 1994 258 n. I e II 263 n. I e II 265 267 n. II 1096 1097 1099 1101 art. 1, cpv. 2, 1995 1455, 1996 1490 a 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341]
4 Art. 105
5 Art. 86 cpv. 2
6 Art. 139 cpv. 6


Stato 17 maggio 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali