Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 1: Diritti fondamentali
< Art. 7 Dignità umana
> Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede

Art. 8 Uguaglianza giuridica

1 Tutti sono uguali davanti alla legge.

2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.


Stato 3 marzo 2013
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