Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 2: Competenze
Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio
< Art. 75 Pianificazione del territorio
> Art. 76 Acque

Art. 75a1 Misurazione

1 La misurazione nazionale compete alla Confederazione.

2 La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.

3 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.


1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali