Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 2: Competenze
Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura
< Art. 69 Cultura
> Art. 71 Cinematografia
Art. 70 Lingue
1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio č lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.
3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunitā linguistiche.
4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti speciali.
5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali