Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 2: Competenze
Sezione 1: Relazioni con l’estero
< Art. 54 Affari esteri
> Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero
Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera
1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.
3 Ai pareri dei Cantoni č dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.
Stato 27 settembre 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali