Titolo primo: Disposizioni generali
< Art. 4 Lingue nazionali
> Art. 5a Sussidiarietā
Art. 5 Stato di diritto
1 Il diritto č fondamento e limite dell’attivitā dello Stato.
2 L’attivitā dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3 Organi dello Stato, autoritā e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Stato 1° gennaio 2011
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