Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Disposizioni generali
< Art. 4 Lingue nazionali
> Art. 5a Sussidiarietā

Art. 5 Stato di diritto

1 Il diritto č fondamento e limite dell’attivitā dello Stato.

2 L’attivitā dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

3 Organi dello Stato, autoritā e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali