Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni
< Art. 48 Trattati intercantonali
> Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale
Art. 48a1 Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione
1 Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:
- a.
- esecuzione di pene e misure;
- b.2
- scuola, relativamente agli ambiti di cui all’articolo 62 capoverso 4;
- c.3
- scuole universitarie cantonali;
- d.
- istituzioni culturali d’importanza sovraregionale;
- e.
- gestione dei rifiuti;
- f.
- depurazione delle acque;
- g.
- trasporti negli agglomerati;
- h.
- medicina di punta e cliniche speciali;
- i.
- istituzioni d’integrazione e assistenza per gli invalidi.
2 L’obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.
3 La legge definisce le condizioni per il conferimento dell’obbligatorietà generale e per l’obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.
1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
2 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
3 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).