Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni
< Art. 48 Trattati intercantonali
> Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale

Art. 48a1 Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione

1 Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

a.
esecuzione di pene e misure;
b.2
scuola, relativamente agli ambiti di cui all’articolo 62 capoverso 4;
c.3
scuole universitarie cantonali;
d.
istituzioni culturali d’importanza sovraregionale;
e.
gestione dei rifiuti;
f.
depurazione delle acque;
g.
trasporti negli agglomerati;
h.
medicina di punta e cliniche speciali;
i.
istituzioni d’integrazione e assistenza per gli invalidi.

2 L’obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.

3 La legge definisce le condizioni per il conferimento dell’obbligatorietà generale e per l’obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.


1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
2 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).
3 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).


Stato 27 settembre 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali