Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni
< Art. 44 Principi
> Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale

Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione

1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali