Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni
< Art. 43a Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali
> Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione
Art. 44 Principi
1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.
2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni1 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.
1 Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».
Stato 1° gennaio 2011
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