Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni
< Art. 43a Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali
> Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione

Art. 44 Principi

1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.

2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni1 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.


1 Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».


Stato 1° gennaio 2011
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