Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni
Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni
Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni
< Art. 43 Compiti dei Cantoni
> Art. 44 Principi

Art. 43a1 Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali

1 La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.

2 La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.

3 La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.

4 Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.

5 I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.


1 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004 , in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali