Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 3: Obiettivi sociali
< Art. 40 Svizzeri all’estero
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Art. 41

1 A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:

a.
ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
b.
ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
c.
la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
d.
le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
e.
ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
f.
i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
g.
i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.

3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali