Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 3: Obiettivi sociali
< Art. 40 Svizzeri all’estero
> Art. 42 Compiti della Confederazione
Art. 41
1 A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:
- a.
- ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
- b.
- ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
- c.
- la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
- d.
- le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
- e.
- ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
- f.
- i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
- g.
- i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.
2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.
3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.
4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali