Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici
< Art. 39 Esercizio dei diritti politici
> Art. 41

Art. 40 Svizzeri all’estero

1 La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

2 La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare sull’esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull’assistenza, come pure nell’ambito delle assicurazioni sociali.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali