Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 1: Diritti fondamentali
< Art. 34 Diritti politici
> Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali

Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali

1 I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.

2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali