Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 1: Diritti fondamentali
< Art. 29 Garanzie procedurali generali
> Art. 30 Procedura giudiziaria

Art. 29a1 Garanzia della via giudiziaria

Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autoritą giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.


1 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 ed in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).


Stato 1° gennaio 2011
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