Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 1: Diritti fondamentali
< Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato
> Art. 27 Libertà economica

Art. 26 Garanzia della proprietà

1 La proprietà è garantita.

2 In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.


Stato 27 settembre 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali