Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 1: Diritti fondamentali
< Art. 22 Libertà di riunione
> Art. 24 Libertà di domicilio
Art. 23 Libertà d’associazione
1 La libertà d’associazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.
3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.
Stato 1° gennaio 2011
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