Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali
Capitolo 1: Diritti fondamentali
< Art. 22 Libertà di riunione
> Art. 24 Libertà di domicilio

Art. 23 Libertà d’associazione

1 La libertà d’associazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali