Titolo primo: Disposizioni generali
< Art. 1 Confederazione Svizzera
> Art. 3 Federalismo
Art. 2 Scopo
1 La Confederazione Svizzera tutela la libertą e i diritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza del Paese.
2 Promuove in modo sostenibile la comune prosperitą, la coesione interna e la pluralitą culturale del Paese.
3 Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunitą ai cittadini.
4 Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.
Stato 27 settembre 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali