Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Autorità federali
Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale
Sezione 1: Organizzazione e procedura
< Art. 176 Presidenza
> Art. 178 Amministrazione federale

Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale

1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.


Stato 3 marzo 2013
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