Titolo quinto: Autoritā federali
Capitolo 2: Assemblea federale
Sezione 3: Competenze
< Art. 168 Elezioni
> Art. 170 Verifica dell’efficacia
Art. 169 Alta vigilanza
1 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sul Consiglio federale e sull’amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali.
2 L’obbligo di mantenere il segreto non č opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge.
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali