Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Autorità federali
Capitolo 2: Assemblea federale
Sezione 1: Organizzazione
< Art. 151 Sessioni
> Art. 153 Commissioni parlamentari

Art. 152 Presidenza

Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l’anno successivo è esclusa.


Stato 3 marzo 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali