Titolo quarto: Popolo e Cantoni
Capitolo 2: Iniziativa e referendum
< Art. 141 Referendum facoltativo
> Art. 142 Maggioranze richieste
Art. 141a1 Attuazione dei trattati internazionali
1 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l’attuazione del trattato.
2 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato.
1 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 , in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713).
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali