Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Popolo e Cantoni
Capitolo 2: Iniziativa e referendum
< Art. 140 Referendum obbligatorio
> Art. 141a Attuazione dei trattati internazionali

Art. 141 Referendum facoltativo

1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, sono sottoposti al voto del Popolo:1

a.
le leggi federali;
b.
le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validitā superiore a un anno;
c.
i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
d.
i trattati internazionali:
1.
di durata indeterminata e indenunciabili,
2.
prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale,
3.2
comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali č necessaria l’emanazione di leggi federali.

2 …3


1 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 , in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).
2 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 , in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).
3 Abrogato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 , con effetto dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713).


Stato 3 marzo 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali