Titolo primo: Disposizioni generali
< Preambolo
> Art. 2 Scopo
Art. 1 Confederazione Svizzera
Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Cittą e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchātel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.
Stato 3 marzo 2013
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