Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.979.1

Traduzione1

Statuto
del Fondo monetario internazionale

Adottato a Bretton Woods il 22 luglio 1944
Modificato il 31 maggio 1968 e il 30 aprile 1976
Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19912
Firmato e accettato dalla Svizzera il 29 maggio 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1992

(Stato 14  aprile 2011)

I governi in nome dei quali viene firmato il presente accordo convengono quanto segue:

Articolo introduttivo

i)
Il Fondo monetario internazionale è costituito e funziona in conformità delle norme del presente statuto, quali sono state adottate in origine e quali risultano dalle successive modifiche.
ii)
Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso tiene un Conto generale e un Conto speciale di prelievo. La qualità di membro del Fondo attribuisce il diritto di partecipazione al Conto speciale di prelievo.
iii)
Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente statuto vengono effettuate attraverso il Conto generale che comprende, in conformità delle norme del presente statuto, il Conto delle risorse generali, il Conto speciale dei versamenti e il Conto degli investimenti; tuttavia le operazioni e le transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo vengono effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo.

Art. I Scopi

Art. II Membri

Art. III Quote e sottoscrizioni

Art. IV Obblighi relativi al regime dei cambi

Art. V Operazioni e transazioni del Fondo

Art. VI Trasferimenti di capitali

Art. VII Ricostituzione delle disponibilità del Fondo in valute e valute scarse

Art. VIII Obblighi generali degli Stati membri

Art. IX Statuto, immunità e privilegi

Art. X Relazioni con le altre organizzazioni internazionali

Art. XI Relazioni con gli Stati non membri

Art. XII Organizzazione e amministrazione

Art. XIII Sede e depositari

Art. XIV Disposizioni transitorie

Art. XV Diritti speciali di prelievo

Art. XVI Conto generale e Conto speciale di prelievo

Art. XVII Partecipanti e altri possessori di diritti speciali di prelievo

Art. XVIII Assegnazione e annullamento dei diritti speciali di prelievo

Art. XIX Operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo

Art. XX Interessi e provvigioni del Conto speciale di prelievo

Art. XXI Amministrazione del Conto generale e del Conto speciale di prelievo

Art. XXII Obblighi generali dei partecipanti

Art. XXIII Sospensione delle operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo

Art. XXIV Cessazione della partecipazione

Art. XXV Liquidazione del Conto speciale di prelievo

Art. XXVI Ritiro

Art. XXVII Disposizioni di eccezione

Art. XXVIII Emendamenti

Art. XXIX Interpretazione

Art. XXX Spiegazione dei termini

Art. XXXI Disposizioni finali

Allegato A

Allegato B
- Disposizioni transitorie riguardanti il riacquisto, il pagamento di sottoscrizioni aggiuntive, lR...

Allegato C
- Parità

Allegato D
- Il Collegio

Allegato E
- Elezione dei direttori esecutivi

Allegato F
- Designazione

Allegato G
- Ricostituzione

Allegato H
- Cessazione della partecipazione

Allegato I
- Procedure di liquidazione del Conto speciale di prelievo

Allegato J
- Regolamento dei conti con gli Stati membri che si ritirano

Allegato K
- Procedura di liquidazione

Allegato L
- Sospensione dei diritti di voto
- Campo d’applicazione il 14 aprile 2011


RU 1992 2571; FF 1991 II 949


1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
2 RU 1992 2570


Stato 14 aprile 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali