0.979.1
Traduzione1
Statuto
del Fondo monetario internazionale
Adottato a Bretton Woods il 22 luglio 1944
Modificato il 31 maggio 1968 e il 30 aprile 1976
Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19912
Firmato e accettato dalla Svizzera il 29 maggio 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1992
(Stato 14 aprile 2011)
I governi in nome dei quali viene firmato il presente accordo convengono quanto segue:
Articolo introduttivo
- i)
- Il Fondo monetario internazionale è costituito e funziona in conformità delle norme del presente statuto, quali sono state adottate in origine e quali risultano dalle successive modifiche.
- ii)
- Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso tiene un Conto generale e un Conto speciale di prelievo. La qualità di membro del Fondo attribuisce il diritto di partecipazione al Conto speciale di prelievo.
- iii)
- Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente statuto vengono effettuate attraverso il Conto generale che comprende, in conformità delle norme del presente statuto, il Conto delle risorse generali, il Conto speciale dei versamenti e il Conto degli investimenti; tuttavia le operazioni e le transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo vengono effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo.
Art. II Membri
Art. III Quote e sottoscrizioni
Art. IV Obblighi relativi al regime dei cambi
Art. V Operazioni e transazioni del Fondo
Art. VI Trasferimenti di capitali
Art. VII Ricostituzione delle disponibilità del Fondo in valute e valute scarse
Art. VIII Obblighi generali degli Stati membri
Art. IX Statuto, immunità e privilegi
Art. X Relazioni con le altre organizzazioni internazionali
Art. XI Relazioni con gli Stati non membri
Art. XII Organizzazione e amministrazione
Art. XIII Sede e depositari
Art. XIV Disposizioni transitorie
Art. XV Diritti speciali di prelievo
Art. XVI Conto generale e Conto speciale di prelievo
Art. XVII Partecipanti e altri possessori di diritti speciali di prelievo
Art. XVIII Assegnazione e annullamento dei diritti speciali di prelievo
Art. XIX Operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo
Art. XX Interessi e provvigioni del Conto speciale di prelievo
Art. XXI Amministrazione del Conto generale e del Conto speciale di prelievo
Art. XXII Obblighi generali dei partecipanti
Art. XXIII Sospensione delle operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo
Art. XXIV Cessazione della partecipazione
Art. XXV Liquidazione del Conto speciale di prelievo
Art. XXVI Ritiro
Art. XXVII Disposizioni di eccezione
Art. XXVIII Emendamenti
Art. XXIX Interpretazione
Art. XXX Spiegazione dei termini
Art. XXXI Disposizioni finali
Allegato A
Allegato B
- Disposizioni transitorie riguardanti il riacquisto, il pagamento di sottoscrizioni aggiuntive, lR...
Allegato C
- Parità
Allegato D
- Il Collegio
Allegato E
- Elezione dei direttori esecutivi
Allegato F
- Designazione
Allegato G
- Ricostituzione
Allegato H
- Cessazione della partecipazione
Allegato I
- Procedure di liquidazione del Conto speciale di prelievo
Allegato J
- Regolamento dei conti con gli Stati membri che si ritirano
Allegato K
- Procedura di liquidazione
Allegato L
- Sospensione dei diritti di voto
- Campo d’applicazione il 14 aprile 2011
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
2 RU 1992 2570
Stato 14 aprile 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali