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Art. XXIII Sospensione delle operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo
Sezione 1: Disposizioni di emergenza
Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste, tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo per quanto attiene al Conto speciale di prelievo, il Consiglio dei direttori esecutivi può, a maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi, decidere di sospendere, per un periodo non superiore all’anno, l’applicazione di qualsiasi disposizione relativa ai diritti speciali di prelievo. In tal caso diventano esecutive le disposizioni di cui all’articolo XXVII, sezione 1, commi b), c) e d).
Sezione 2: Mancato adempimento degli obblighi
- a)
- Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, degli obblighi di cui all’articolo XIX, sezione 4, il Fondo può sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo, salvo decisione contraria da parte del Fondo stesso.
- b)
- Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, di uno qualsiasi degli altri suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo, il Fondo può sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo acquistati dopo la sospensione.
- c)
- Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che, prima che si proceda nei confronti di un partecipante ai sensi del comma a) o b) di cui sopra, il partecipante sia informato immediatamente degli addebiti ad esso mossi e gli sia data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto. Il partecipante, informato degli addebiti mossigli ai sensi del comma a) di cui sopra, si astiene dal fare uso dei diritti speciali di prelievo sino a quando la questione non sia risolta.
- d)
- Le sospensioni decise ai sensi del precedente comma a) o b), o le limitazioni imposte ai sensi del comma c) di cui sopra, non hanno alcun effetto sull’obbligo del partecipante di fornire valuta ai sensi del l’articolo XIX, sezione 4.
- e)
- Il Fondo può, in qualsiasi momento, porre fine alla sospensione prevista dal comma a) o b) di cui sopra, tuttavia, la sospensione imposta ad un partecipante ai sensi del precedente comma b) – per inottemperanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’articolo XIX, sezione 4, comma a) – non può essere fatta cessare prima che sia trascorso un periodo di centottanta giorni dalla fine del primo trimestre durante il quale il partecipante deve aver ottemperato alle norme in materia di ricostituzione.
- f)
- Il diritto di un partecipante ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo non sarà sospeso in conseguenza del fatto che egli abbia perduto la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo ai sensi dell’articolo V, sezione 5, dell’articolo VI, sezione 1 o dell’articolo XXVI, sezione 2, comma a). L’articolo XXVI, sezione 2 non è applicato qualora il partecipante non abbia adempiuto ad uno qualsiasi dei suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo.
Stato 14 aprile 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali