< Art. XXI Amministrazione del Conto generale e del Conto speciale di prelievo
> Art. XXIII Sospensione delle operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo
Art. XXII Obblighi generali dei partecipanti
Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente statuto, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare il funzionamento corretto del Conto speciale di prelievo e l’adeguato impiego dei diritti speciali di prelievo, conformemente alle disposizioni del presente statuto e con l’obiettivo di rendere i diritti speciali di prelievo lo strumento principale di riserva del sistema monetario internazionale.
Stato 14 aprile 2011
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