Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.975.215.4

Traduzione1

Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Argentina concernente la promozione
e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 12 aprile 1991

Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 novembre 1992

(Stato 8  giugno 1999)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Argentina,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Promozione, ammissione

Art. 3 Protezione, non discriminazione

Art. 4 Libero trasferimento

Art. 5 Espropriazione, indennizzo

Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Art. 8 Surrogazione

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

Art. 11 Osservanza degli impegni

Art. 12 Entrata in vigore, rinnovo, denuncia Protocollo

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per il

Governo della Repubblica Argentina:

Jean-Pascal Delamuraz

Guido di Tella


Protocollo

Firmando l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le disposizioni seguenti, da considerarsi parte integrante dell’Accordo:

Ad art. 1 par. (1) lett. (a)

(1)  Il presente Accordo non si applica agli investimenti delle persone fisiche che sono cittadine delle due Parti contraenti, salvo se tali persone erano, al momento dell’investimento, e sono ancora domiciliate fuori del territorio della Parte contraente sul quale l’investimento è stato effettuato.

(2)  In merito alle disposizioni previste dagli articoli 4 e 9, le persone fisiche che sono cittadine di una Parte contraente e che sono domiciliate sul territorio della Parte contraente dove è situato l’investimento possono avvalersi soltanto del trattamento concesso da tale Parte contraente ai suoi cittadini.

Ad art. 1 par. (1) lett. (c)

(1)  Il presente Accordo si applica agli investimenti degli enti giuridici effettivamente controllati da cittadini di una Parte contraente esclusivamente se tali cittadini sono domiciliati fuori del territorio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

(2)  Agli enti giuridici di cui all’articolo 1 paragrafo (1) lettera (c) che vogliono avvalersi del presente Accordo può essere chiesto di fornire la prova di detto controllo. A titolo di prova vengono fra l’altro accettati:

1.
lo statuto di filiale di un ente giuridico costituito conformemente alla legislazione di tale Parte contraente;
2.
una percentuale di partecipazione diretta o indiretta al capitale di un ente giuridico che permetta un controllo effettivo, ossia una partecipazione al capitale superiore alla metà;
3.
il possesso diretto o indiretto della quantità di voti che permette di avere una posizione determinante negli organi societari o di influire altrimenti in modo decisivo sul funzionamento dell’ente giuridico.

Ad art. 1 par. (2)

I diritti relativi alle categorie di averi di cui all’articolo 1 paragrafo (2) sono definiti dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Ad art. 3 par. (2)

(1)  Per quanto riguarda la Repubblica Argentina, un investitore svizzero non può godere di un trattamento di natura finanziaria o fiscale concesso a titolo particolare dalla Repubblica Argentina in virtù di accordi che comportano finanziamenti a condizioni preferenziali accordate nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

(2)  Le imprese congiunte godono, in quanto enti giuridici, del trattamento di cui all’articolo 3.

Fatto a Berna, il 12 aprile 1991, in quattro originali, di cui due in francese e due in spagnolo, ogni testo facente parimenti fede.

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per il

Governo della Repubblica Argentina:

Jean-Pascal Delamuraz

Guido di Tella


RU 1999 1598


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali