0.975.212.3
Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Albania concernente
la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 22 settembre 1992
Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 aprile 1993
(Stato 13 luglio 1999)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Albania,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Promozione, ammissione
Art. 4 Protezione
Art. 5 Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita
Art. 6 Libero trasferimento
Art. 7 Spoliazione, indennizzo
Art. 8 Investimenti anteriori all’Accordo
Art. 9 Condizioni più favorevoli
Art. 10 Surrogazione
Art. 11 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
Art. 12 Controversie tra Parti contraenti
Art. 13 Osservanza degli impegni
Art. 14 Disposizioni finali
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Per il |
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Consiglio federale svizzero: |
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Per il |
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Governo della Repubblica di Albania: |
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Naske Afezolli |
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali