Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.975.212.3

Traduzione1

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Albania concernente
la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 22 settembre 1992

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 aprile 1993

(Stato 13  luglio 1999)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Albania,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Campo di applicazione

Art. 3 Promozione, ammissione

Art. 4 Protezione

Art. 5 Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

Art. 6 Libero trasferimento

Art. 7 Spoliazione, indennizzo

Art. 8 Investimenti anteriori all’Accordo

Art. 9 Condizioni più favorevoli

Art. 10 Surrogazione

Art. 11 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Art. 12 Controversie tra Parti contraenti

Art. 13 Osservanza degli impegni

Art. 14 Disposizioni finali

Per il

Consiglio federale svizzero:

Per il

Governo della Repubblica di Albania:

Silvio Arioli

Naske Afezolli


 RU 1999 1797


1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali