Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Art. 8

Nel Reno e in quelle parti dei suoi affluenti da Basilea in giù che servono al passaggio dei salmoni e delle cheppie per ai luoghi di frega, la pesca di questi pesci con qualsia sorta di ordigni è vietata per lo spazio di 24 ore ogni settimana, cioè dalle ore 6 pomeridiane del sabato sino alle ore 6 pomeridiane della domenica.


Stato 11. luglio 2006
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