Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 3
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Art. 4

È vietato:

1.
l’uso di materie esplosive od altre nocive (particolarmente la dinamite, le cartucce esplosive, le esche avvelenate e le materie atte ad istordire i pesci);
2.
l’uso di trappole a molla, di delfiniere, di tridenti da pesci, d’armi da fuoco e d’altri e simili ordigni da pesca capaci di ferire i pesci. L’uso di ami è permesso;
3.
lo stabilimento di nuove peschiere fisse (cateratte, trabocchelli da pesci); le peschiere già esistenti devono essere provvedute di aperture di dimensione corrispondente a quella delle maglie delle reti (art. 2);
4.1
l’uso di nasse per la pesca del salmone nel periodo dal 20 ottobre al 24 dicembre;
5.
il mettere a secco de’ corsi d’acqua per far pesca;
6.
la pesca notturna praticata coll’intervento attivo dell’uomo. Eccezioni a questo divieto, particolarmente trattandosi di pesca dei salmoni e delle cheppie, possono essere accordate dall’autorità di sorveglianza.

1 Vedi anche il Protocollo finale (II)


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali