Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

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Art. 12

I Governi contraenti si obbligano ad introdurre per quanto è possibile nelle leggi e nei regolamenti sull’esercizio della pesca le disposizioni contenute negli art. da 1 a 11.1

Per la presente Convenzione non viene esclusa la facoltà dei singoli Stati di statuire pei loro territori disposizioni più strette di protezione della pesca.2


1 Vedi il capitolo sulla pesca, nel diritto interno (RS 923).
2 Vedi il DCF 21 ottobre 1927 che prolunga il periodo di divieto della pesca del salmone (RS 923.43).


Stato 11. luglio 2006
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