Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo IV Organizzazione e amministrazione
< Art. 20 Personale dell’Organizzazione
> Art. 22 Privilegi e immunitą

Art. 21 Programma di lavoro

1.  Nel corso della sua ultima riunione prima della fine di ciascun anno cacao, il Consiglio, su raccomandazione del Comitato esecutivo, adotta il programma di lavoro dell’Organizzazione per l’anno successivo, stabilito dal Direttore esecutivo. Il programma di lavoro comprende i progetti e le attivitą che devono essere eseguiti dall’Organizzazione nel corso del nuovo anno cacao. Esso č attuato dal Direttore esecutivo.

2.  Nel corso della sua ultima riunione prima della fine di ciascun anno cacao, il Comitato esecutivo valuta l’applicazione del programma di lavoro dell’anno in corso, basandosi su un rapporto del Direttore esecutivo. Il Comitato esecutivo presenta le proprie conclusioni al Consiglio.

3.  In occasione della sua prima riunione in applicazione del presente Accordo, il Consiglio, su raccomandazione del Comitato esecutivo, adotta un elenco di prioritą per la durata dell’Accordo, tenuto conto degli obiettivi dello stesso. Tale elenco serve da base per l’elaborazione del programma di lavoro annuale. Nel corso della sua ultima riunione di ciascun anno cacao, il Comitato esecutivo, basandosi su un rapporto del Direttore esecutivo, esamina e aggiorna l’elenco ponendo in particolare l’accento sulle prioritą per l’anno successivo.


Stato 28 aprile 2010
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