Capitolo IV Organizzazione e amministrazione
< Art. 14 Ammissione di osservatori
> Art. 16 Elezione del Comitato esecutivo
Art. 15 Composizione del Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo è composto da 10 membri esportatori e 10 membri importatori. Tuttavia, se il numero dei membri esportatori o il numero dei membri importatori dell’Organizzazione è inferiore a 10, il Consiglio può decidere con votazione speciale, mantenendo la parità tra le due categorie di membri, il numero complessivo dei membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao conformemente all’articolo 16 e sono rieleggibili.
2. Ogni membro eletto è rappresentato nel Comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Egli può inoltre far assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.
3. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo vengono eletti dal Consiglio per ogni anno cacao e vengono scelti entrambi tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori. Le due categorie di membri si alternano ogni anno cacao. In caso di assenza temporanea o permanente del Presidente e del Vicepresidente, il Comitato esecutivo può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Né il Presidente né gli altri membri dell’Ufficio che presiedono una riunione del Comitato esecutivo prendono parte alla votazione. I supplenti possono esercitare il diritto di voto dei membri che rappresentano.
4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell’Organizzazione, a meno che non decida diversamente con votazione speciale. Se il Comitato esecutivo si riunisce, su invito di un membro, in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto.