Capitolo IV Organizzazione e amministrazione
< Art. 9 Sessioni del Consiglio
> Art. 11 Procedura di votazione del Consiglio
Art. 10 Ripartizione dei voti
1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; lo stesso vale per i membri importatori. I voti sono ripartiti all’interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.
2. Per ogni anno cacao, i voti dei membri esportatori sono così ripartiti: ogni membro esportatore detiene cinque voti di base. I voti rimanenti sono ripartiti fra tutti i membri esportatori proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall’Organizzazione nell’ultimo Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao. A tal fine, le esportazioni vengono calcolate sommando alle esportazioni nette di cacao in grani le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conversione di cui all’articolo 41.
3. Per ogni anno cacao, i voti dei membri importatori sono così ripartiti: 100 voti sono suddivisi equamente, arrotondando per difetto o per eccesso. I voti rimanenti vengono suddivisi in base alla percentuale che la media delle importazioni annuali di ciascun membro importatore nei tre precedenti anni cacao, per le quali l’Organizzazione dispone di dati definitivi, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i Paesi importatori. A tal fine, le importazioni vengono calcolate sommando alle importazioni nette di cacao in grani le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani per mezzo dei coefficienti di conversione di cui all’articolo 41.
4. Se, per un motivo qualunque, sorgono difficoltà nella determinazione o nell’aggiornamento della base statistica per il calcolo dei voti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di adottare un’altra base statistica per il calcolo dei voti.
5. Nessun membro può detenere più di 400 voti. I voti superiori a questa cifra risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono ridistribuiti tra gli altri membri secondo le disposizioni dei suddetti paragrafi.
6. Quando viene modificata la composizione dell’Organizzazione o quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti conformemente al presente articolo.
7. I voti non possono essere frazionati.