0.814.097.721
Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
concernente la cooperazione in materia di protezione ambientale2
Concluso il 24 novembre 1989
Entrato in vigore per scambio di note il 23 febbraio 1990
Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,3
qui di seguito denominati «Parti contraenti»,
consapevoli della necessità di proteggere, tutelare e migliorare l’ambiente,
preoccupati di garantire una gestione razionale e duratura delle risorse naturali,
animati dal desiderio di accrescere l’efficacia dei provvedimenti per proteggere, tutelare e migliorare l’ambiente,
convinti che la ricerca scientifica e tecnica e le nuove tecnologie possono contribuire a migliorare l’ambiente,
attenti agli aspetti ecologici della politica economica,
convinti che la cooperazione tra le Parti contraenti contribuirà a garantire una migliore gestione della protezione dell’ambiente e a intensificare la cooperazione multilaterale conformemente alle disposizioni dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1° agosto 1975 e alle disposizioni della Convenzione sull’inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 13 novembre 19794, nonché delle altre Convenzioni pertinenti concluse in materia di protezione ambientale,
animati dal desiderio di promuovere rapporti economici tra i due Paesi conformemente all’Accordo del 12 gennaio 19785 sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnico—scientifica, nonché al Programma a lungo termine per lo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica del 9 luglio 1979, conclusi tra le Parti contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
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Per il |
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Consiglio federale svizzero: |
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Per il Governo |
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dell’Unione delle Repubbliche |
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Socialiste Sovietiche: |
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N. N. Vorontsov |
Allegato Linee direttive della cooperazione bilaterale
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Questo accordo è ancora in vigore in relazione con la Russia.
3 In seguito indicata con URSS.
4 RS 0.814.32
5 RS 0.946.297.724