< Art. 1
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Art. 2
La cooperazione verterà sull’analisi degli effetti nocivi all’ambiente e dei provvedimenti da prendere per proteggere l’ambiente, migliorarne la qualità, nonché per garantire una gestione razionale e duratura delle risorse naturali. Le linee direttive della cooperazione bilaterale, allegate al presente Accordo, sono determinate di comune intesa dalle Parti contraenti e fanno parte integrante dell’Accordo. Esse possono essere modificate dalle autorità competenti delle Parti contraenti designate nell’articolo 6 del presente Accordo. I programmi e i piani di lavoro elaborati in base alle linee direttive della cooperazione saranno definiti dai coordinatori e, per le materie specifiche, dai responsabili menzionati nell’articolo 6 del presente Accordo.