Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Appendice VII

Arbitrato

1.  La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 15 della presente Convenzione. La notifica espone l’oggetto dell’arbitrato ed indica in particolare gli Articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.

2.  Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La parte richiedente (o le parti richiedenti) e l’altra parte (o le altre parti) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che è il Presidente del Tribunale arbitrale. Quest’ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, ne essere al servizio di una di esse, o essersi già occupato del caso per qualsiasi altro titolo.

3.  Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa procede, a richiesta di una delle Parti alla controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

4.  Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l’altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. All’atto della sua designazione il Presidente del Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro di provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi.

5.  Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione.

6.  Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura.

7.  Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate alla maggioranza dei suoi membri.

8.  Il Tribunale può adottare ogni provvedimento necessario al fine di stabilire i fatti.

9.  Le parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:

a)
forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti;
b)
lo mettono in grado, ove necessario, di citare testimoni o esperti e di raccogliere la loro testimonianza.

10.  Le parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.

11.  Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim provvedimenti conservativi.

12.  Se una delle parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l’altra parte può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere la sentenza definitiva. Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondato de facto e de jure.

13.  Il Tribunale arbitrale può giudicare e decidere controricorsi direttamente connessi all’oggetto della controversia.

14.  A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le sue spese, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle parti alla controversia. Il Tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle parti.

15.  Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell’oggetto della controversia, un interesse di natura legale che può essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.

16.  Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale è stato istituito, a meno che non ritenga necessario prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.

17.  La sentenza del Tribunale arbitrale è accompagnata da un esposto delle motivazioni. Essa è definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale la comunica alle parti alla controversia ed al Segretariato. Quest’ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti alla presente Convenzione.

18.  Ogni controversia tra le Parti riguardo all’interpretazione o all’esecuzione della sentenza può essere sottoposta da una delle parti al Tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza oppure, se quest’ultimo non può esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.

Campo di applicazione il 20 maggio 20101

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

  4 ottobre

1991

10 settembre

1997

Armenia

21 febbraio

1997 A

10 settembre

1997

Austria*

27 luglio

1994

10 settembre

1997

Azerbaigian

25 marzo

1999

23 giugno

1999

Belarus

10 novembre

2005

  8 febbraio

2006

Belgio

  2 luglio

1999

30 settembre

1999

Bosnia ed Erzegovina

14 dicembre

2009 A

14 marzo

2010

Bulgaria*

12 maggio

1995

10 settembre

1997

Canada*

13 maggio

1998

11 agosto

1998

Ceca, Repubblicaa

26 febbraio

2001

27 maggio

2001

Cipro

20 luglio

2000 A

20 luglio

2000

Croazia

  8 luglio

1996 A

10 settembre

1997

Danimarca*

14 marzo

1997

10 settembre

1997

Groenlandia

12 dicembre

2001

12 dicembre

2001

Isole Faeröer

12 dicembre

2001

12 dicembre

2001

Estonia

25 aprile

2001 A

24 luglio

2001

Finlandia

10 agosto

1995

10 settembre

1997

Francia* **

15 giugno

2001

13 settembre

2001

Germania

  8 agosto

2002

  6 novembre

2002

Grecia

24 febbraio

1998

25 maggio

1998

Guinea-Bissau

19 maggio

2010 A

17 agosto

2010

Irlanda**

25 luglio

2002

23 ottobre

2002

Italia**

19 gennaio

1995

10 settembre

1997

Kazakstan

11 gennaio

2001 A

11 aprile

2001

Kirghizistan

  1° maggio

2001 A

30 luglio

2001

Lettonia

31 agosto

1998 A

29 novembre

1998

Liechtenstein*

  9 luglio

1998 A

  7 ottobre

1998

Lituania

11 gennaio

2001 A

11 aprile

2001

Lussemburgo**

29 agosto

1995

10 settembre

1997

Macedonia

31 agosto

1999

29 novembre

1999

Moldova

  4 gennaio

1994 A

10 settembre

1997

Montenegro

  9 luglio

2009 A

  7 ottobre

2009

Norvegia**

23 giugno

1993

10 settembre

1997

Paesi Bassi* b

28 febbraio

1995

10 settembre

1997

Polonia

12 giugno

1997

10 settembre

1997

Portogallo

  6 aprile

2000

  5 luglio

2000

Regno Unito*

10 ottobre

1997

  8 gennaio

1998

Gibilterra

10 ottobre

1997

  8 gennaio

1998

Guernesey

10 ottobre

1997

  8 gennaio

1998

Isola di Man

10 ottobre

1997

  8 gennaio

1998

Jersey

10 ottobre

1997

  8 gennaio

1998

Romania

29 marzo

2001

27 giugno

2001

Serbia

18 dicembre

2007 A

17 marzo

2008

Slovacchiac

19 novembre

1999

17 febbraio

2000

Slovenia

  5 agosto

1998 A

  3 novembre

1998

Spagna**

10 settembre

1992

10 settembre

1997

Svezia**

24 gennaio

1992

10 settembre

1997

Svizzera

16 settembre

1996 A

10 settembre

1997

Ucraina

20 luglio

1999

18 ottobre

1999

Ungheria

11 luglio

1997

  9 ottobre

1997

Unione europea*

24 giugno

1997

10 settembre

1997

*

Riserve e dichiarazioni.

**

Obiezioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

a

30.09.1993: successione alla firma della Cecoslovacchia che aveva firmato la Conv. il 30.08.1991.

b

Per il Regno in Europa.

c

28.05.1993: successione alla firma della Cecoslovacchia che aveva firmato la Conv. il 30.08.1991.


1 Completa quelli in RU 2003 4114, 2006 3443 e 2010 2301. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).


Stato 20 maggio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali