< Art. 8 Cooperazione bilaterale e multilaterale
> Art. 10 Statuto delle Appendici
Art. 9 Programmi di ricerca
Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l’intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:
- a)
- migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attività previste;
- b)
- consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell’ambiente;
- c)
- analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attenuarne o di prevenirne l’impatto;
- d)
- elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico;
- e)
- elaborare metodologie per l’attuazione dei principi di valutazione dell’impatto ambientale a livello macroeconomico.
I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.
Stato 20 maggio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali