Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 8 Cooperazione bilaterale e multilaterale
> Art. 10 Statuto delle Appendici

Art. 9 Programmi di ricerca

Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l’intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:

a)
migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attività previste;
b)
consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell’ambiente;
c)
analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attenuarne o di prevenirne l’impatto;
d)
elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico;
e)
elaborare metodologie per l’attuazione dei principi di valutazione dell’impatto ambientale a livello macroeconomico.

I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.


Stato 20 maggio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali