< Art. 1 Definizioni
> Art. 3 Notifica
Art. 2 Disposizioni generali
1. Le Parti adottano, individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all’ambiente da attività previste.
2. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attività previste figuranti sulla lista contenuta nell’appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante, l’istituzione di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell’impatto ambientale di cui all’Appendice II.
3. La Parte di origine vigila affinché, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell’impatto ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere un’attività prevista figurante sulla lista contenuta nell’appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.
4. La Parte di origine vigila, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, affinché ogni attività proposta figurante sulla lista contenuta all’appendice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, sia notificata alle Parti colpite.
5. Le Parti interessate, su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o più delle attività previste che non figurano nella lista contenuta nell’Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell’opportunità di procedere in tal modo, l’attività o le attività in questione saranno trattate in tal modo. L’Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri applicabili per determinare se un’attività prevista può avere un impatto pregiudizievole importante.
6. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell’impatto ambientale delle attività previste, e vigila affinché le possibilità offerte al pubblico della Parte colpita siano equivalenti a quelle offerte al suo pubblico.
7. Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell’attività prevista, le valu-tazioni dell’impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i principi della valutazione dell’impatto ambientale nelle politiche, piani e programmi.
8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale.
9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti più rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione.
10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.