Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 18 Entrata in vigore
> Art. 20 Testi autentici

Art. 19 Recesso

In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna incidenza sull’applicazione degli articoli 3 a 6 della presente Convenzione ad un’attività prevista che è stata oggetto di una notifica in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 3 o di una domanda d’inchiesta in base al paragrafo 7 dell’articolo 3 anteriormente all’entrata in vigore del recesso.


Stato 20 maggio 2010
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