> Art. 2 Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
- i)
- l’espressione «Parti» significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti della presente Convenzione;
- ii)
- l’espressione «Parte di origine» indica la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l’attività prevista;
- iii)
- l’espressione «Parte colpita» significa la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l’attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
- iv)
- l’espressione «Parti interessate» indica la Parte di origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell’impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione;
- v)
- l’espressione «attività prevista» indica ogni attività o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un’attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un’Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile;
- vi)
- l’espressione «valutazione dell’impatto ambientale» indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull’ambiente di un’attività prevista;
- vii)
- l’espressione «impatto» significa ogni effetto ambientale di un’attività prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l’aria, l’acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l’interazione tra questi fattori; indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale e le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori;
- viii)
- l’espressione «impatto transfrontaliero» significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in Parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un’altra Parte;
- ix)
- l’espressione «Autorità competente» significa l’Autorità (o le Autorità) nazionale(i) designata(e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l’autorità (o le Autorità) abilitata(e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un’attività prevista;
- x)
- l’espressione «pubblico» indica una o più persone fisiche o giuridiche.
Stato 20 maggio 2010
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